D.P.R. 167/2006
Art. 9 — Criteri per l'addebito del danno
Art. 9. Criteri per l'addebito del danno 1. L'addebito per la perdita di materiali e' commisurato, per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di acquisto. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulti inferiore o superiore a quello di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento di materiali e' commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati e' addebitata anche la differenza di valore. Quando i materiali deteriorati vengano dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita e' portato in diminuzione dall'addebito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 9.
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