D.P.R. 167/2006
Art. 8 — Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita'
Art. 8. Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita' 1. Competenti a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato sono: a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, nel caso in cui il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non superi l'importo di 50.000 euro; b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, nel caso in cui il danno presunto non superi l'importo di 500.000 euro; c) l'autorita' centrale competente, nel caso di importo superiore a 500.000 euro. 2. Le autorita' di cui al comma 1: a) dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico; b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per 1'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore; c) comunicano alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali azioni sindacatorie di competenza, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
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