D.P.R. 167/2006
Art. 7 — Accertamento del danno
Art. 7. Accertamento del danno 1. Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi e' tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti. 2. Il comandante, effettuata la denuncia, di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entita' del danno e le eventuali responsabilita'. 3. L'inchiesta amministrativa e' svolta: a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo "C", di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno non superi l'importo di 50.000 euro; b) da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo "C", sia di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno superi l'importo di 50.000 euro. 4. L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entita' dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo. 5. Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, effettua la costituzione in mora dei responsabili e, qualora il danno accertato superi i 50.000 euro, trasmette un esemplare della relazione di cui al precedente comma 4, munita del proprio parere, all'autorita' superiore competente, ai sensi dell'articolo 8, a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato. 6. Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al comandante, oppure non sia possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale della Corte dei conti. Qualora emerga la possibilita' di un coinvolgimento anche di tali autorita', gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata. L'autorita' alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, qualora non vi abbia provveduto il comandante. 7. Qualora nel corso degli accertamenti emergano ipotesi di reato, le autorita' di cui all'articolo 8 provvedono ad informare, senza ritardo, l'autorita' giudiziaria. 8. Non si applica il procedimento di cui ai precedenti commi nei seguenti casi: a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini; b) pagamenti indebitamente effettuati, di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile; c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali; d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti. 9. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 8, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dando comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti ove i responsabili resistano all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico. Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 2033 del codice civile e' il seguente: «Art. 2033 (Indebito oggettivo). - Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.». - Il testo del1'art. 2036 del codice civile e' il seguente: «Art. 2036 (Indebito soggettivo). - Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se era in malafede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.». Nota all'art. 8; - Il testo dell'art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario), e' il seguente: «Art. 194. - Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, ne' per negligenza, ne' per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarita' o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del Ministro da cui l'agente dipende. Tale decreto, pero', vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilita' dell'agente. I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.». Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 9 della legge 11 novembre 1986, n. 779 (Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1986, n. 273, e' il seguente: «Art. 9. - 1. Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, Governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'Amministrazione della difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale. 2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 della presente legge e negli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. 3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i funzionari delegati. 4. Il termine di cui al sesto comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 7.
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