D.P.R. 167/2006
Art. 10 — Disposizioni generali
Art. 10. Disposizioni generali 1. Le procedure negoziali per l'acquisto di beni e servizi, nonche' per l'effettuazione di lavori da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa sono improntate, nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria, a tempestivita', trasparenza, correttezza e semplificazione per garantire pienamente, in ogni circostanza, il piu' efficace sostegno logistico agli organismi militari e, in particolare, ai contingenti o alle unita' assimilabili. 2. Gli organi centrali e periferici del Ministero della difesa provvedono, con contratti o attraverso negoziazioni semplificate in economia, all'acquisto di beni e servizi, alle alienazioni, alle lavorazioni, agli affitti, ai noleggi ed alle locazioni per il soddisfacimento delle proprie esigenze di funzionamento, anche a mezzo di permuta. 3. La formazione e la gestione degli atti negoziali avviene nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle condizioni dei capitolati generali e speciali d'oneri e degli eventuali memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati. 4. Non e' consentito suddividere artificiosamente qualsiasi lavorazione, provvista o servizio, riferiti ad un'esigenza che rivesta carattere unitario, allo scopo di sottrarli all'applicazione della vigente normativa in materia di aggiudicazione degli appalti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 10.
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