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D.P.R. 167/2006

Art. 42 — Fondo scorta

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/42parte di D.P.R. 167/2006
Art. 42. Fondo scorta 1. Il fondo scorta e' utilizzato per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonche' esigenze connesse: a) ai pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla difesa, ed ai prestiti di cui all'articolo 36; b) ai pagamenti di acconti e di anticipi al personale nei casi previsti dalle norme vigenti nonche' ai pagamenti relativi alle anticipazioni per gli stipendi, alle indennita' a carattere continuativo, alle missioni ed i trasferimenti; c) alla somministrazione di fondi permanenti ai sensi dell'articolo 47; d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense; e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale; f) alla costituzione del fondo di cassa, da erogare ad unita' e reparti, necessario per fronteggiare tutte le occorrenze finanziarie connesse all'operativita' ed alla mobilita' delle forze armate; g) agli anticipi per l'acquisto di animali di cui agli articoli 72 e 78; h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 45, comma 10; i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza spese indilazionabili, individuate dal comandante dell'organismo, previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. 2. All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme cosi' ripartite sono accreditate sulla contabilita' speciale delle direzioni di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l'anno. 3. Le direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione, qualora non abbiano gia' provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell'anno precedente attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione da' luogo ad effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Qualora, nel corso dell'anno, siano disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o ricevono la differenza dalla direzione di amministrazione. 4. Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1. 5. Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.

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