D.P.R. 167/2006
Art. 43 — Conto transitorio
Art. 43. Conto transitorio 1. Al conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita: a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori; b) somme anticipate ai distaccamenti ed ai reparti amministrativamente dipendenti per le rispettive esigenze di gestione; c) importo dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento; d) somme ricevute in prestito ai sensi dell'articolo 36 e pagamenti con le stesse effettuati; e) somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 48 e pagamenti con le stesse effettuati; f) altri eventuali pagamenti ed introiti consentiti dalle norme vigenti. 2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestivita', alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, sempre che non siano dovute a terzi e non costituiscano reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 43.
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