D.P.R. 167/2006
Art. 41 — Disposizioni generali
Art. 41. Disposizioni generali 1. Il capo della gestione finanziaria dispone la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni sull'apposito registro-giornale nonche' sulle eventuali scritture sussidiarie di sviluppo, imputando le operazioni, a seconda della natura, ai pertinenti capitoli di bilancio, al fondo scorta, al conto transitorio o al conto proventi. 2. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 41.
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