D.P.R. 115/2002
Art. 155 — Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
Art. 155. (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati) 1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennita' di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
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