D.P.R. 115/2002
Art. 154 — (L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori
Art. 154. (L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori 1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.