D.P.R. 115/2002
Art. 156 — Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
Art. 156. (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati) 1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennita' di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato.
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