D.P.R. 77/2001
Art. 36 — Consultazione delle parti interessate
Art. 36. Consultazione delle parti interessate 1. L'Autorita' tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'accessibilita' e alla qualita' dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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