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D.P.R. 77/2001

Art. 35 — Mancato pagamento delle fatture

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/35parte di D.P.R. 77/2001
Art. 35. Mancato pagamento delle fatture 1. L'Autorita' prevede misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio. 2. Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilita' tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono consentite.

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