D.P.R. 77/2001
Art. 37 — Notifica e relazioni
Art. 37. Notifica e relazioni 1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni da pubblicare. 2. L'Autorita' notifica inoltre alla Commissione europea: a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del presente capo; b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale non sono piu' tenuti a rispettare il principio di orientamento delle condizioni economiche ai costi, a norma dell'articolo 31, comma 6; c) gli eventuali organismi designati ai sensi del-l'articolo 19. 3. L'Autorita', su richiesta della Commissione europea, e' tenuta ad indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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