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D.P.R. 77/2001

Art. 32 — Principi contabili

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/32parte di D.P.R. 77/2001
Art. 32. Principi contabili 1. Nei casi previsti all'articolo 31, comma 2, l'Autorita' incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformita' e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31 e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformita'. 2. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono all'Autorita' la descrizione del sistema di contabilita' di cui al comma 1 con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, l'Autorita' trasmette alla Commissione europea le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi. 3. I bilanci di esercizio degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale sono elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'Autorita' informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorita' di procedere alla divulgazione di tali informazioni, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti.

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