D.P.R. 77/2001
Art. 31 — Condizioni economiche
Art. 31. Condizioni economiche 1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di cui al comma 6 del presente articolo, l'Autorita' fa si' che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento ai costi, di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e disaggregazione. 3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti. 4. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba sostenere spese per prestazioni non richieste. 5. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorita'. 6. L'Autorita' puo' autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi. Note all'art. 31: - L'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e' il seguente: "9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonche' i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorita', su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da essa o da societa' sue controllate o collegate. L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.".
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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