D.P.R. 77/2001
Art. 33 — Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari
Art. 33. Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari 1. I programmi di riduzione delle condizioni economiche per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi di telecomunicazioni tenuti all'applicazione del principio dell'orientamento ai costi di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere del tutto trasparenti, pubblicati ed applicati nel rispetto del principio di non discriminazione. 2. L'Autorita' puo' richiedere la modifica o la revoca dei programmi di riduzione tariffaria.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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