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D.P.R. 77/2001

Art. 26 — Qualita' del servizio

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/26parte di D.P.R. 77/2001
Art. 26. Qualita' del servizio 1. L'Autorita' puo' fissare i parametri di qualita' dei servizi per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19. 2. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autorita', su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato VII. L'Autorita' puo' chiedere le medesime informazioni anche ad altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per piu' di diciotto mesi. 3. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo 36, l'Autorita' pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1. 4. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autorita' puo' adottare misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale rilasciata. 5. L'Autorita' puo' incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilita' dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.

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