D.P.R. 77/2001
Art. 27 — Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali
Art. 27. Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali 1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie di cui all'articolo 38, comma 1, l'Autorita' istituisce procedure per trattare i casi in cui siano adottate misure quali la sospensione, la risoluzione, le modifiche sostanziali o la riduzione della disponibilita' del servizio da parte degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi o quantomeno degli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono un significativo potere di mercato ovvero degli organismi designati a norma dell'articolo 19 e che detengono un significativo potere di mercato; le procedure riguardano almeno gli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazione. 2. L'Autorita' garantisce la trasparenza della procedura. La decisione e' adottata sentite le parti interessate, e' debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dall'adozione. 3. L'Autorita' provvede alla pubblicazione delle procedure di cui al comma 1 come indicato all'articolo 25, comma 3. 4. Le parti interessate conservano il diritto a ricorrere alle vie giudiziarie. 5. Nel caso in cui l'accesso o l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, l'Autorita' rende note, con le modalita' previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali di cui al comma 6 sulle quali si basano le limitazioni. 6. Alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti esigenze fondamentali: a) sicurezza di funzionamento della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano la disponibilita' delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi. In tali situazioni, gli organismi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorita' fissate dalle autorita' competenti. L'Autorita' garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessita' di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo; b) mantenimento dell'integrita' della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'integrita' delle reti telefoniche pubbliche fisse e l'Autorita' garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessita' di garantirne l'integrita' per proteggere, tra l'alto, le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo; c) interoperabilita' dei servizi: nessuna restrizione per ragioni d'interoperabilita' dei servizi e' imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alle disposizioni vigenti in materia; d) protezione dei dati: le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998; e) uso efficace dello spettro di frequenza: gli organismi sono tenuti all'uso efficace dello spettro di frequenza e hanno l'obbligo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi. Note all'art. 27: - Si veda in note all'art. 20.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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