D.P.R. 77/2001
Art. 25 — Pubblicazione e disponibilita' delle informazioni
Art. 25. Pubblicazione e disponibilita' delle informazioni 1. Gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico devono diffondere informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni devono dare ampia diffusione, in modo chiaro ed esatto, alle informazioni relative alle condizioni economiche per gli utenti finali, ai periodi minimi contrattuali, se del caso, ed alle condizioni per il rinnovo dei contratti. 2. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunicano all'Autorita' le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete, identificate nell'allegato VI. Le modifiche delle vigenti specifiche e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate all'Autorita' prima di essere introdotte. L'Autorita' puo' fissare un termine di preavviso adeguato. 3. L'Autorita' cura che le informazioni siano rese disponibili dagli organismi di telecomunicazioni in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. Le modalita' di pubblicazione delle informazioni sono riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Autorita', che ne notifica gli estremi alla Commissione europea.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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