D.P.R. 283/2000
Art. 4 — Individuazione dei beni appartenenti a regioni, province e comuni
Art. 4. Individuazione dei beni appartenenti a regioni, province e comuni 1. Il Soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati nell'articolo 3: a) comunica all'ente proprietario i beni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, che non rivestono interesse artistico e storico; b) integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico artistico; c) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3. 2. Il Soprintendente regionale puo' chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino all'integrale acquisizione della documentazione richiesta. 3. Il Soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita l'ente interessato a formulare entro sessanta giorni eventuali controdeduzioni. Note all'art. 4: - L'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi' recita: "Art. 6. Dichiarazione (legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b). - 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1. 2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c). 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10. 4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3". - Per il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 42/01 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leggeautoritativoha disposto (con l'art. 184) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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