D.P.R. 283/2000
Art. 5 — Aggiornamento degli elenchi
Art. 5. Aggiornamento degli elenchi 1. Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comunicano al Soprintendente regionale: a) le integrazioni dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1; b) l'elenco degli immobili la cui realizzazione sia avvenuta in data antecedente agli ultimi quarantacinque anni. 2. Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, il Soprintendente regionale adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 42/01 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leggeautoritativoha disposto (con l'art. 184) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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