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D.P.R. 283/2000

Art. 3 — Presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni

ELI /it/dpr/2000/09/07/283/art/3parte di D.P.R. 283/2000
Art. 3. Presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni 1. Le regioni, le province, i comuni, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono al Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti indicato come "Soprintendente regionale", l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprieta' indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico. 2. Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province, i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di loro proprieta' realizzati almeno quarantacinque anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le destinazioni d'uso di ciascun immobile. Agli elenchi e' allegata la documentazione catastale. Note all'art. 3: - L'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' il seguente: "Art. 5 (Beni di enti pubblici e privati [legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)]). - 1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza. 2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonche' quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco. 3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'art. 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla regione competente. 4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo. 5. I beni elencati nell'art. 2, comma 1, lettera a), che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2". - Per il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 2.

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