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D.P.R. 595/1993

Art. 31 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/31parte di D.P.R. 595/1993
Art. 31. 1. Nell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, al comma 1, le parole "allegata al brevetto" sono soppresse, e le parole "nonche' gli altri documenti relativi al brevetto stesso" sono sostituite dalle seguenti "nonche' tutti gli altri documenti relativi alla registrazione del marchio stesso". Nota all'art. 31: - Si trascrive il testo dell'art. 64 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 64 - L'ufficio tiene a disposizione del pubblico, perche' possano essere consultati, la domanda e un esemplare della dichiarazione di protezione del marchio, nonche' tutti gli altri documenti relativi alla registrazione del marchio stesso. Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente. Il pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'ufficio dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande ove si sia rivendicata la priorita' di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorita'".

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