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D.P.R. 595/1993

Art. 30 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/30parte di D.P.R. 595/1993
Art. 30. 1. L'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "63. Il pubblico puo' prendere visione degli attestati di registrazione in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico puo' anche prendere visione, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, della domanda di registrazione e dei relativi fascicoli". Nota all'art. 30: - Si trascrive il testo dell'art. 63 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 63. - Il registro dei brevetti, di cui all'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, puo' essere consultato dal pubblico, in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico puo' anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande".

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