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D.P.R. 595/1993

Art. 32 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/32parte di D.P.R. 595/1993
Art. 32. 1. L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "66. Le copie autentiche e gli estratti della raccolta degli attestati di registrazione e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altre raccolte, nonche' i duplicati degli originali degli attestati, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero dell'attestato del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di segreteria. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati degli attestati, le disposizioni della legge sul bollo". Nota all'art. 32: - Si trascrive il testo dell'art. 66 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 66. - Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonche' i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella A, ammessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e succes- sive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo".

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