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D.P.R. 595/1993

Art. 18 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/18parte di D.P.R. 595/1993
Art. 18. 1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "37. Sull'attestato originale di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 35. Agli attestati di primo deposito, o di rinnovazione, nel caso in cui al marchio sono apportate le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione". Nota all'art. 18: - Si trascrive il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 37. - Sul brevetto di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 35. Sul brevetto di rinnovazione sono altresi' indicati gli estremi di cui al precedente art. 36. Ai brevetti di primo deposito o di rinnovazione deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione".

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