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D.P.R. 595/1993

Art. 17 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/17parte di D.P.R. 595/1993
Art. 17. 1. L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "36. Gli attestati originali di rinnovazione devono contenere, oltre le indicazioni previste dalle lettere a), b), c) e h) di cui al comma 2 dell'art. 35, anche gli estremi della prima registrazione nonche' il numero d'ordine della rinnovazione". Nota all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 36 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 36. - Il registro deve contenere, per i brevetti di rinnovazione, anche gli estremi del brevetto di primo deposito nonche' d'ordine della rinnovazione".

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