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D.P.R. 595/1993

Art. 19 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/19parte di D.P.R. 595/1993
Art. 19. 1. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' abrogato. Nota all'art. 19: - Si trascrive il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 38. - I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nell'apposito conto corrente intestato all'Ufficio del registro di Roma, con lo speciale modello per tasse e concessioni governative". Il comma abrogato cosi' recitava: "L'attestazione di versamento, salvo che ne sia prescritto il deposito, deve essere spedita al piu' presto all'Ufficio centrale dei brevetti con raccomandata postale".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

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