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D.P.R. 447/1988

Art. 79 — Termine per la costituzione di parte civile

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/79parte di D.P.R. 447/1988
Art. 79. Termine per la costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile puo' avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 e' stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

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