D.P.R. 447/1988
Art. 78 — Formalita' della costituzione di parte civile
Art. 78. Formalita' della costituzione di parte civile 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita': a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante; b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione. 3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 78, comma 1, lettera d) e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 78.
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