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D.P.R. 447/1988

Art. 77 — Capacita' processuale della parte civile

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/77parte di D.P.R. 447/1988
Art. 77. Capacita' processuale della parte civile 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. 2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi e' conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero puo' chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina puo' essere chiesta altresi' dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. 3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace. 4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermita' di mente o per eta' minore puo' essere esercitata dal pubblico ministero, finche' subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

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