D.P.R. 447/1988
Art. 80 — Richiesta di esclusione della parte civile
Art. 80. Richiesta di esclusione della parte civile 1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. 2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta e' proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. 3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta e' proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1. 4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.