D.P.R. 447/1988
Art. 553 — Termini di durata delle indagini preliminari
Art. 553. Termini di durata delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro quattro mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Se e' necessaria la querela, l'istanza, la richiesta o l'autorizzazione a procedere, si applicano le disposizioni dell'articolo 405 commi 3 e 4. 2. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice per le indagini preliminari, prima della scadenza, puo' prorogare il termine previsto dal comma 1 per un tempo non superiore a quattro mesi. 3. Quando devono compiersi atti di particolare complessita' ovvero nei casi di oggettiva impossibilita' di concludere le indagini entro il termine prorogato, il giudice puo' concedere una ulteriore proroga non superiore a quattro mesi. 4. Si osservano le disposizioni dell'articolo 407 comma 3. 5. Sulle richieste di proroga il giudice provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.
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Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 553, rubrica e comma 1.
Sostituisce · 1
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