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D.P.R. 447/1988

Art. 552 — Provvedimenti del giudice

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/552parte di D.P.R. 447/1988
Art. 552. Provvedimenti del giudice 1. Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova. 2. Quando per l'assunzione della prova e' indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.

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