D.P.R. 447/1988
Art. 554 — Chiusura delle indagini preliminari
Art. 554. Chiusura delle indagini preliminari 1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio. 2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti. L'ordinanza e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni dell'articolo 412. 3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall'articolo 553 comma 1. 4. Il decreto di citazione a giudizio e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 554-bis.
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