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D.P.R. 447/1988

Art. 501 — Esame dei periti e dei consulenti tecnici

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/501parte di D.P.R. 447/1988
Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

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