D.P.R. 447/1988
Art. 500 — Contestazioni nell'esame testimoniale
Art. 500. Contestazioni nell'esame testimoniale 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. 2. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. 3. La dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non puo' costituire prova dei fatti in essa affermati. Puo' essere valutata dal giudice per stabilire la credibilita' della persona esaminata. 4. Le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi precedenti.
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