Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 502
D.P.R. 447/1988

Art. 502 — Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/502parte di D.P.R. 447/1988
Art. 502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici 1. In caso di assoluta impossibilita' di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, puo' disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne e' fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 501 Art. 503 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.