D.P.R. 447/1988
Art. 484 — Costituzione delle parti
Art. 484. Costituzione delle parti 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 484, comma 2-bis.
Sostituisce · 1
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