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D.P.R. 447/1988

Art. 484 — Costituzione delle parti

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/484parte di D.P.R. 447/1988
Art. 484. Costituzione delle parti 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

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