Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 483
D.P.R. 447/1988

Art. 483 — Sottoscrizione e trascrizione del verbale

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/483parte di D.P.R. 447/1988
Art. 483. Sottoscrizione e trascrizione del verbale 1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e' presentato al presidente per l'apposizione del visto. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione. 3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

Modificato / richiamato da

Inserisce · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 482 Art. 484 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.