D.P.R. 447/1988
Art. 485 — Rinnovazione della citazione
Art. 485. Rinnovazione della citazione 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4 e 169. 2. La probabilita' che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione.
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