Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 192
D.P.R. 447/1988

Art. 192 — Valutazione della prova

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/192parte di D.P.R. 447/1988
Art. 192. Valutazione della prova 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 191 Art. 193 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.