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D.P.R. 447/1988

Art. 191 — Prove illegittimamente acquisite

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/191parte di D.P.R. 447/1988
Art. 191. Prove illegittimamente acquisite 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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