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D.P.R. 447/1988

Art. 190 — Diritto alla prova

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/190parte di D.P.R. 447/1988
Art. 190. Diritto alla prova 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. 3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

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