D.P.R. 447/1988
Art. 193 — Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
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