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D.P.R. 203/1988

Art. 9 — 1

ELI /it/dpr/1988/05/24/203/art/9parte di D.P.R. 203/1988
Art. 9. 1. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni.

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