D.P.R. 203/1988
Art. 10 — 1
Art. 10. 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' regionale competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.
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- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 10.
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