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D.P.R. 203/1988

Art. 8 — 1

ELI /it/dpr/1988/05/24/203/art/8parte di D.P.R. 203/1988
Art. 8. 1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da' comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati. 2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni. 3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.

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