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D.P.R. 551/1987

Art. 15 — Equo indennizzo

ELI /it/dpr/1987/12/05/551/art/15parte di D.P.R. 551/1987
Art. 15. Equo indennizzo 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle procedure di riconoscimento stabilite dai regolamenti organici per la concessione dell'equo indennizzo, si applica, per il calcolo del relativo beneficio, il trattamento economico previsto per i dirigenti dello Stato. 2. Per gli eventi invalidanti verificatisi anteriormente alla predetta data trova applicazione la precedente normativa.

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