D.P.R. 551/1987
Art. 15 — Equo indennizzo
Art. 15. Equo indennizzo 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle procedure di riconoscimento stabilite dai regolamenti organici per la concessione dell'equo indennizzo, si applica, per il calcolo del relativo beneficio, il trattamento economico previsto per i dirigenti dello Stato. 2. Per gli eventi invalidanti verificatisi anteriormente alla predetta data trova applicazione la precedente normativa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30) ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'intero…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera j)) l'abrogazione del provvedimento.
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