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D.P.R. 551/1987

Art. 14 — Congedi e aspettative

ELI /it/dpr/1987/12/05/551/art/14parte di D.P.R. 551/1987
Art. 14. Congedi e aspettative 1. Dal 1° luglio 1986 la disciplina del congedo ordinario, del congedo straordinario e delle aspettative prevista per i dirigenti dello Stato e' applicata nei confronti dei dirigenti degli enti pubblici. 2. Nei confronti dei medesimi, dalla stessa data, cessa di avere applicazione la disciplina dei permessi retribuiti e non retribuiti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Nota all'art. 14: Il testo dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 70/1975 e' il seguente: "Il personale ha diritto, altresi', a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno".

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